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Disegno di Legge attuazione direttiva 1999/5/CE

Attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:

               a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;

                b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioè di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico;

                c) "apparecchiatura radio": è un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali;

                d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale;

                e) "interfaccia":

                1) un punto terminale di rete che costituisce un punto di connessione fisica, tramite il quale l'utente può avere accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di tali connessioni;

                2) un'interfaccia radio che definisce la connessione radioelettrica tra le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche tecniche di tali connessioni;

                f) "categoria di apparecchiature": è la categoria che individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi della presente legge, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato; l'apparecchio può appartenere a più di una categoria di apparecchiature;

                g) "fascicolo tecnico di fabbricazione": è la documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e chiarimenti sulle modalità con le quali sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;

                h) "specifica tecnica": è la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;

                i) "norma armonizzata": è la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi ma il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

                l) "regola tecnica comune": è la specifica tecnica per le apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea e la cui osservanza è obbligatoria solo per le apparecchiature della rete fisica;

                m) "interferenze dannose": sono le interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

                 n) "immissione sul mercato": il passaggio dalla fase di produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso nel mercato interno.

Art.2
(Ambito di applicazione e scopo).

1. La presente legge detta le disposizioni per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), contenga come parte integrante o accessoria, un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o un dispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio è soggetto alla disciplina della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i dispositivi di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia un componente, o un'entità tecnica distinto di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli ovvero sia un componente o un'entità tecnica distinto di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, l'apparecchio è soggetto alla disciplina della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste per i componenti o le entità tecniche distinte di cui al presente comma.
4. La presente legge non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I annesso alla medesimo
5. La presente legge non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa, i procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui i suddetti apparecchi debbano essere collegati alle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'amministrazione interessata è tenuta a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

Art.3
(Requisiti essenziali).

1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti:

                a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza applicazione di limiti di tensione;

                b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615

2. Le apparecchiature radio, in osservanza del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

3. La Commissione europea può stabilire che gli apparecchi all'interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi devono essere costruiti in modo da:

                a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;

                b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né fare cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

                c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;

                d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;

                e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;

                f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.


Art. 4.
(Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia).


1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea le interfacce che esso ha regolamentato, qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione europea in ordine all'equivalenza fra le interfacce notificate ed all'assegnazione di un identificatore di categoria delle apparecchiature, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce, nonché i relativi aggiornamenti.

3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:

                a) i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio;

                b) i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;

                c) i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o più apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete.

4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in particolare le specifiche:

                a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate;
                b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalità di verifica della conformità dei terminali ai requisiti di cui al citato articolo 3;

                c) sono disponibili anche in formato elettronico.

Art. 5.
(Norme armonizzate).

1. Gli apparecchi conformi alle norme armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle citate norme armonizzate o in parte di esse.

2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni reputi che la conformità ad una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il Ministero stesso informa il comitato TCAM (telecommunications conformity assessment and market surveillance committee), istituito dalla Commissione europea per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate.

Art. 6.
(Immissione sul mercato).

1. Il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad immettere sul mercato gli apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente legge.

2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data di cui all'articolo 3, comma 4, possono continuare ad essere distribuiti per il periodo di tempo fissato dal Ministero delle comunicazioni conformemente alle decisioni della Commissione europea.

3. Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio è tenuto a fornire all'utente le informazioni sull'uso a cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni devono essere apposte sull'imballaggio o essere riportate nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente, attraverso le marcature sull'apparato, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni devono essere sufficienti ad individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile.

4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenza, alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui all'articolo 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Unione europea o alla persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea.


Art. 7.
(Messa in servizio e diritto di collegamento).


1. È consentita la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ed alle altre disposizioni pertinenti della presente legge.

2. Fatti salvi il comma 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione in conformità alla normativa comunitaria ed a quella nazionale di recepimento, il Ministero delle comunicazioni può limitare la messa in servizio di apparecchiature radio soltanto per motivi connessi all'uso efficace dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.

3. Fatto salvo il comma 4, gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione non devono rifiutare di collegare apparecchiature terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3.

4. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un apparecchio dichiarato conforme alla presente legge provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo funzionamento, l'operatore della rete stessa può essere autorizzato dal Ministero a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Il Ministero delle comunicazioni notifica dette autorizzazioni alla Commissione europea, che esprime un parere in materia. A seguito delle indicazioni della Commissione europea, il Ministero delle comunicazioni può adottare altre misure.

5. In caso di emergenza l'operatore può disconnettere gli apparecchi qualora lo richieda la protezione della rete o qualora possa essere offerta subito all'utente una soluzione alternativa, senza costi a carico di quest'ultimo. L'operatore informa immediatamente il Ministero delle comunicazioni.

Art. 8.
(Libera circolazione degli apparecchi).

1. Non è vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la conformità alle disposizioni della presente legge. Ciò non pregiudica l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 8.

2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e manifestazioni analoghe è ammessa l'esposizione di un apparecchio che non rispetti le disposizioni della presente legge, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza e che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in servizio finché non sia reso conforme alle predette disposizioni.

3. Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da quelli della presente legge da altre direttive comunitarie e norme nazionali che le recepiscono, che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la medesima fa presumere che l'apparecchio soddisfa anche alle disposizione di tali altre direttive e norme nazionali. Nel caso in cui una o più delle suddette direttive e norme nazionali lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le disposizioni delle direttive e norme nazionali applicate dal fabbricante. In questo caso i riferimenti alle direttive e alle norme nazionali applicate devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni che accompagnano tali prodotti.

Art. 9.
(Sorveglianza del mercato - Laboratori di prova).

1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformità dei prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dalla presente legge anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti, nonché presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, alle norme nazionali di cui all'articolo 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato.

3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a fare parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso.

4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.

5. L'accreditamento può essere sospeso dalla competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:

                a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

                b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.

6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non è conforme ai requisiti indicati nella presente legge, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare:

                a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo5,comma 1;

                b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1;

                c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1.

9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministero delle comunicazioni può, a norma del Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.

10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione delle misure di cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea specificandone le ragioni.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.

Art. 10.
(Sanzioni).


1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 8 milioni a lire 48 milioni e del pagamento di una somma da lire 40 mila a lire 240 mila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire 200 milioni.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi della marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V annessi alla presente legge nei rispettivi casi di applicabilità, ne viene trovato totalmente o parzialmente sprovvisto è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni e del pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 120 mila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire 200 milioni.

3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

4. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni della presente legge è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi alla presente legge, non correttamente installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero non li utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della immissione sul mercato di un prodotto di cui all'articolo 6, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla presente legge è svolto dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e dai competenti organi di polizia; l'applicazione delle previste sanzioni amministrative compete agli uffici periferici del Ministero.

8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano:

                a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

                b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto;

                c) non corredati dalla dichiarazione di conformità;

                d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilità o la leggibilità.

9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

Capo II
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ


Art. 11.
(Procedure di valutazione della conformità).

1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.

2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, qualora l'apparato rientri nell'ambito di applicazione di tali provvedimenti ovvero in alternativa secondo le procedure indicate nel presente articolo.

3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali, nonché le componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure di valutazione della conformità descritte negli allegati II, IV o V, annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.

4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V, annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.

5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi da 2 a 5 sono redatti in lingua italiana o, se del caso, in una lingua ammessa dall'organismo notificato coinvolto.

Art. 12.
(Organismi notificati).

1. Il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi che rispettano i criteri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità previste dall'articolo 11.

2. Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma 1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni, fornendo ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge. Il Ministero delle comunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni.

3. Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui all'allegato VI annesso alla presente legge.

4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

5. Il Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in merito agli organismi notificati di cui al comma 1.

6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.

7. Nella fase di prima attuazione della presente legge ed in attesa dell'applicazione della procedura di cui all'allegato VI annesso alla medesima per la designazione degli organismi notificati, ISCTI è designato allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11.

8. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfi più i criteri indicati nell'allegato VI annesso alla presente legge, ovvero non espleti correttamente i propri compiti, adotta un provvedimento motivato di sospensione e successivamente di revoca se il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni.

9. I provvedimenti di cui al comma 8 sono notificati alla Commissione europea.

10. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi notificati e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla stessa Commissione.

Capo III
MARCATURA CE  DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI


Art. 13.
(Marcatura CE).

1. L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità. Le caratteristiche tecniche della marcatura sono stabilite nel rispetto delle disposizioni comunitarie con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio. Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, annessi alla presente legge, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 12, comma 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria rispettiva, ove ne sia stato assegnato uno. E' consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.

2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, di cui all'art. 3, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE.

3. Il Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 9 nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai commi 1 e 2 del presente articolo. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, il provvedimento può essere adottato nei riguardi di chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.

4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.

Capo IV
COMITATO

Art. 14.
(Commissione consultiva).

1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno. Al funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.
(Paesi terzi).

l. Il Ministero delle comunicazioni può informare la Commissione europea delle difficoltà di ordine generale, giuridiche o pratiche, incontrate da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di Paesi terzi di apparecchiature terminali di telecomunicazioni e di apparecchiature radio.

Art. 16.
(Disposizioni transitorie).

1. Le norme armonizzate previste nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispettivamente, delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della presente legge. Le regole tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8 aprile 2000, immessi per la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla medesima data.

Art. 17.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ed il regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.

2. Agli apparecchi, che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, non si applicano gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h) e l), e l'articolo 8 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.

3. Agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge non si applicano le disposizioni della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 29 novembre 1996, n. 626, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 ed all'allegato I, nonché la procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati II, parte B, e III, annessi alla medesima legge n. 791 del 1977, e successive modificazioni.

4. In relazione alle specifiche tecniche delle interfacce, per gli apparecchi soggetti alla presente legge sono fatte salve le prescrizioni tecniche, contenute nella vigente normativa nazionale, riguardanti la gestione delle frequenze.

Art. 18.
(Modifiche).

1. All'adeguamento degli allegati da I a VI annessi alla presente legge, necessario per l'allineamento degli stessi alla successiva normativa comunitaria, si provvede con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 19.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Allegato I

(v. articolo 2, comma 4)
1. La presente legge non si applica:

                a) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori per il servizio di radioamatore e per il servizio di radioamatore via satellite, definiti, rispettivamente, ai nn. S1.56 e S1.57 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), ad eccezione delle apparecchiature che si trovano in commercio; gli insiemi di componenti (kit) destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati apparecchiature che si trovano in commercio;

                b) alle apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, sull'equipaggiamento marittimo;

                c) al cablaggio;

                d) alle apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;

                e) ai prodotti, alle attrezzature ed agli elementi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;

                f) alle apparecchiature ed ai sistemi per la gestione del traffico aereo contemplati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 481.

Allegato II

(v. articolo 11, comma 3)



PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
(CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO)

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi scheda 1).

2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al comma 4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea tiene tale documentazione a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto.

3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.

4. La documentazione tecnica, di cui ai commi 2 e 3, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente legge; deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto, e in particolare:

                a) la descrizione generale del prodotto;

                b) i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, eccetera;

                c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi di cui alla lettera b) ed il funzionamento del prodotto;

                d) un elenco delle norme di cui all'articolo 5 applicate interamente o in parte, nonché la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate o non esistano;

                e) i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti;

                f) le relazioni sulle prove effettuate.

5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.

6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al comma 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.



SCHEDA 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(da tenere a disposizione delle autorità di sorveglianza e controllo)

Il sottoscritto ............................................
(nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione sul mercato)

............................................................
............................................................
............................................................
(indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ........ allegato II,dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
(descrizione generale del prodotto, inclusi la denominazione, il tipo o il modello, ed indicazione dei dati riguardanti il fabbricante) è conforme:

                a) alla documentazione tecnica ad esso relativa;

                b) alle norme ...................................
............................................................
............................................................
............................................................
(elenco delle norme di cui all'articolo 5 della legge ... (*), applicate interamente o in parte)

(data) (timbro e firma)


(*) Qualora le norme dell'articolo 5 ... non siano state applicate o non esistano, deve farsi riferimento alla documentazione tecnica concernente la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali dettati dalla legge ...



Allegato III

(v. articolo 11, comma 4)



PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
(controllo di fabbricazione interno, comprendente prove specifiche dell'apparato)

Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari:

1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione delle prove considerate essenziali è fatta sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le prove siano definite dalle norme armonizzate;

2) l'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati;

3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali (vedi scheda 2); nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato se esso è stato coinvolto nella procedura.

SCHEDA 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(da tenere a disposizione delle autorità di sorveglianza e controllo)

Il sottoscritto ............................................
(nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione sul mercato)

............................................................
............................................................
............................................................
(indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ... allegato III, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
............................................................
............................................................
............................................................
.......

 

 
 

 

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