Disegno di Legge attuazione
direttiva 1999/5/CE
Attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:
a)
"apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia
un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di
telecomunicazione o entrambe;
b)
"apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è
un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente
essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo,
direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di
telecomunicazione, cioè di reti di telecomunicazione utilizzate,
interamente o parzialmente, per fornire servizi di
telecomunicazione accessibili al pubblico;
c)
"apparecchiatura radio": è un prodotto, o un suo
componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione
e la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle
radiocomunicazioni di Terra e spaziali;
d)
"onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza
compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza
guida artificiale;
e)
"interfaccia":
1)
un punto terminale di rete che costituisce un punto di connessione
fisica, tramite il quale l'utente può avere accesso alle reti
pubbliche di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di
tali connessioni;
2)
un'interfaccia radio che definisce la connessione radioelettrica
tra le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche tecniche
di tali connessioni;
f)
"categoria di apparecchiature": è la categoria che
individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi della
presente legge, sono considerati simili e che specifica a quali
interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato;
l'apparecchio può appartenere a più di una categoria di
apparecchiature;
g)
"fascicolo tecnico di fabbricazione": è la
documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni
e chiarimenti sulle modalità con le quali sono stati rispettati i
requisiti essenziali applicabili;
h)
"specifica tecnica": è la specificazione che figura
in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un
prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la
sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad
un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le
prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura;
i)
"norma armonizzata": è la specifica tecnica
adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza
di un mandato della Commissione europea e secondo le procedure di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, allo scopo di stabilire un
"requisito europeo", al quale non è obbligatorio
conformarsi ma il cui rispetto fa presumere la conformità ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
l)
"regola tecnica comune": è la specifica tecnica per
le apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche
internazionali o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione
europea e la cui osservanza è obbligatoria solo per le
apparecchiature della rete fisica;
m)
"interferenze dannose": sono le interferenze che
pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o
di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente,
ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
comunitarie o nazionali applicabili;
n) "immissione sul mercato": il passaggio dalla fase
di produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio,
ai fini della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito,
ovvero dell'uso nel mercato interno.
Art.2
(Ambito di applicazione e scopo).
1. La presente
legge detta le disposizioni per l'immissione nel mercato, la
libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature
radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), contenga come parte integrante o accessoria, un
dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o un dispositivo medico
impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio è soggetto
alla disciplina della presente legge, fatta salva l'applicazione
delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle
nazionali che le recepiscono, previste per i dispositivi di cui al
presente comma.
3. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), sia un componente, o un'entità tecnica
distinto di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni
radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli
ovvero sia un componente o un'entità tecnica distinto di un
veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.
67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994,
relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre
ruote, l'apparecchio è soggetto alla disciplina della presente
legge, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative
armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono,
previste per i componenti o le entità tecniche distinte di cui al
presente comma.
4. La presente legge non si applica alle apparecchiature elencate
nell'allegato I annesso alla medesimo
5. La presente legge non si applica agli apparecchi usati
esclusivamente nelle attività concernenti la sicurezza dello
Stato, la difesa, i procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza
pubblici. Nel caso in cui i suddetti apparecchi debbano essere
collegati alle reti pubbliche di telecomunicazioni,
l'amministrazione interessata è tenuta a garantire il rispetto
dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
Art.3
(Requisiti essenziali).
1. I requisiti
essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti:
a)
la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di
qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto
riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre
1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 626, ma senza applicazione di limiti di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la
compatibilità elettromagnetica previsti dal decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 615
2. Le
apparecchiature radio, in osservanza del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, sono costruite in modo da utilizzare
in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni
di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze
dannose.
3.
La Commissione europea può stabilire che gli apparecchi
all'interno di determinate categorie o determinati tipi di
apparecchi devono essere costruiti in modo da:
a)
interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere
collegati ad interfacce di tipo appropriato;
b)
non danneggiare la rete o il suo funzionamento né fare cattivo
uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento
inaccettabile del servizio;
c)
contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei
dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
d)
supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
e)
supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi
d'emergenza;
f)
supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte
di utenti disabili.
4.
Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della
Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali
di cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.
Art. 4.
(Notifica e pubblicazione delle specifiche di
interfaccia).
1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione
europea le interfacce che esso ha regolamentato, qualora non siano
state notificate ai sensi delle disposizioni concernenti le
informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE. Il Ministero delle
comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione
europea in ordine all'equivalenza fra le interfacce notificate ed
all'assegnazione di un identificatore di categoria delle
apparecchiature, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
2. Il
Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i
tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti
pubbliche di telecomunicazione. Con uno o più regolamenti da
adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinate le modalità con le quali gli operatori
informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le
specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere
disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette
interfacce, nonché i relativi aggiornamenti.
3.
Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle
comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:
a)
i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio
pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i
terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di
rete fisica o attraverso una interfaccia radio;
b)
i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di rete
pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che
non offrono una interfaccia diretta di rete;
c)
i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che
forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o più
apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in
proprio la rete.
4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in
particolare le specifiche:
a)
fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle
nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso,
indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate;
b)
contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione
degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti
pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire,
modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica
o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le
specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi
supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti
dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei
terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti
sulle modalità di verifica della conformità dei terminali ai
requisiti di cui al citato articolo 3;
c)
sono disponibili anche in formato elettronico.
Art. 5.
(Norme armonizzate).
1. Gli
apparecchi conformi alle norme armonizzate, o a parte di esse, i
cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, si presumono conformi ai
requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui
siano contemplati nelle citate norme armonizzate o in parte di
esse.
2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni reputi che la
conformità ad una norma armonizzata non garantisce il rispetto
dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il Ministero
stesso informa il comitato TCAM (telecommunications conformity
assessment and market surveillance committee),
istituito dalla Commissione europea per la valutazione della
conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle
telecomunicazioni.
3.
Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della
Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca
delle norme armonizzate.
Art. 6.
(Immissione sul mercato).
1. Il
fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad immettere sul mercato
gli apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni
pertinenti della presente legge.
2. Gli
apparecchi immessi sul mercato prima della data di cui
all'articolo 3, comma 4, possono continuare ad essere distribuiti
per il periodo di tempo fissato dal Ministero delle comunicazioni
conformemente alle decisioni della Commissione europea.
3. Il
fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchio è tenuto a fornire all'utente le informazioni
sull'uso a cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla
dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso
delle apparecchiature radio, tali informazioni devono essere
apposte sull'imballaggio o essere riportate nelle istruzioni per
l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri dell'Unione
europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove
l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e
devono avvertire l'utente, attraverso le marcature sull'apparato,
di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie
per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel
caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali
informazioni devono essere sufficienti ad individuare le
interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui
l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli
apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera
visibile.
4.
Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di
frequenza la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione
europea il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione o
la persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro settimane prima, la
propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato al
Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito dal
Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le
caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare
riferimento alle bande di frequenza, alla spaziatura tra i canali,
al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il
numero d'identificazione dell'organismo notificato interessato di
cui all'articolo 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Unione europea o
alla persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni motivati e ne
informa la Commissione europea.
Art. 7.
(Messa in servizio e diritto di collegamento).
1. È consentita la messa in servizio degli apparecchi per lo
scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3 ed alle altre disposizioni
pertinenti della presente legge.
2. Fatti salvi
il comma 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per
la fornitura del servizio in questione in conformità alla
normativa comunitaria ed a quella nazionale di recepimento, il
Ministero delle comunicazioni può limitare la messa in servizio
di apparecchiature radio soltanto per motivi connessi all'uso
efficace dello spettro delle radiofrequenze, per evitare
interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.
3. Fatto salvo
il comma 4, gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione
non devono rifiutare di collegare apparecchiature terminali di
telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici,
qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui
all'articolo 3.
4. Nel caso in
cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un apparecchio
dichiarato conforme alla presente legge provochi seri danni ad una
rete o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo
funzionamento, l'operatore della rete stessa può essere
autorizzato dal Ministero a rifiutare o ad interrompere il
collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Il
Ministero delle comunicazioni notifica dette autorizzazioni alla
Commissione europea, che esprime un parere in materia. A seguito
delle indicazioni della Commissione europea, il Ministero delle
comunicazioni può adottare altre misure.
5.
In caso di emergenza l'operatore può disconnettere gli apparecchi
qualora lo richieda la protezione della rete o qualora possa
essere offerta subito all'utente una soluzione alternativa, senza
costi a carico di quest'ultimo. L'operatore informa immediatamente
il Ministero delle comunicazioni.
Art. 8.
(Libera circolazione degli apparecchi).
1. Non è
vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato e la messa
in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la
conformità alle disposizioni della presente legge. Ciò non
pregiudica l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo
7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 8.
2. In
occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e
manifestazioni analoghe è ammessa l'esposizione di un apparecchio
che non rispetti le disposizioni della presente legge, purché
un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza e che
l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in servizio
finché non sia reso conforme alle predette disposizioni.
3.
Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da
quelli della presente legge da altre direttive comunitarie e norme
nazionali che le recepiscono, che prevedono l'apposizione della
marcatura CE, la medesima fa presumere che l'apparecchio soddisfa
anche alle disposizione di tali altre direttive e norme nazionali.
Nel caso in cui una o più delle suddette direttive e norme
nazionali lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il
regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le
disposizioni delle direttive e norme nazionali applicate dal
fabbricante. In questo caso i riferimenti alle direttive e alle
norme nazionali applicate devono figurare nei documenti, avvisi o
istruzioni che accompagnano tali prodotti.
Art. 9.
(Sorveglianza del mercato - Laboratori di prova).
1. Il
Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di
polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31
luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformità dei
prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a
quanto stabilito dalla presente legge anche mediante prelievo
delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i
grossisti, i distributori ed i dettaglianti, nonché presso gli
utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono
effettuati secondo le modalità stabilite con regolamento da
adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le prove
tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli
apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle
norme armonizzate di cui all'articolo 5, alle norme nazionali di
cui all'articolo 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate
dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
(ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono
laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto
la responsabilità di un organismo notificato.
3. Con
riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita
i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva,
nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a fare parte
almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno
degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova
accreditati effettuano le prove di conformità degli apparati alle
norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con
regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è disciplinata la procedura di rilascio
dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del
rinnovo dell'accreditamento stesso.
4. I
laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente
dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di
telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di
telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne,
possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza
ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature
di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa
all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di
riservatezza verso terzi.
5.
L'accreditamento può essere sospeso dalla competente direzione
generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione
tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel
caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni
assunti. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa,
sentita la commissione:
a)
nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e
nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b)
nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento
del rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo
si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni
rese a terzi ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
7. Se il
Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non è
conforme ai requisiti indicati nella presente legge, esso adotta i
provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato
o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in
servizio o limitarne la libera circolazione.
8. Il
Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di
provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla
Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in
particolare, se i provvedimenti siano da collegare:
a)
ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui
all'articolo5,comma 1;
b)
a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1;
c)
al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove
l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui
all'articolo 5, comma 1.
9. Fatte salve
le disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministero delle
comunicazioni può, a norma del Trattato istitutivo della Comunità
europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e
successive modificazioni, e, in particolare, degli articoli 28 e
30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o
limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro
dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di
apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume
ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese
interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di
frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il
Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione delle misure di
cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea
specificandone le ragioni.
11. Gli oneri
derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del
fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione
sul mercato degli apparecchi.
12.
Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni
adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni
comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni
comunitarie espletate dalla stessa.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa
apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 8 milioni a lire 48 milioni e del
pagamento di una somma da lire 40 mila a lire 240 mila per ciascun
apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta
modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che
comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni
caso la sanzione amministrativa non può superare la somma
complessiva di lire 200 milioni.
2. Chiunque
immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio,
distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi
conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi
della marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove
previsto, e del numero dell'organismo notificato, laddove
richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione tecnica
di cui agli allegati II, III, IV e V annessi alla presente legge
nei rispettivi casi di applicabilità, ne viene trovato totalmente
o parzialmente sprovvisto è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire
24 milioni e del pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 120
mila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione
amministrativa non può superare la somma complessiva di lire 200
milioni.
3. Chiunque
appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero ne
limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire 12 milioni.
4. Chiunque
promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le
prescrizioni della presente legge è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire
30 milioni.
5. Chiunque
utilizza apparecchi, conformi alla presente legge, non
correttamente installati o sottoposti a non corretta manutenzione
ovvero non li utilizza per i fini previsti dal fabbricante o
apporta per uso personale modifiche agli apparecchi dotati della
prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500
mila a lire 3 milioni.
6. La mancata
notificazione al Ministero delle comunicazioni della immissione
sul mercato di un prodotto di cui all'articolo 6, comma 4,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
7.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla
presente legge è svolto dagli uffici centrali e periferici del
Ministero delle comunicazioni e dai competenti organi di polizia;
l'applicazione delle previste sanzioni amministrative compete agli
uffici periferici del Ministero.
8. Sono
assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'articolo 2,
comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che
risultano:
a)
non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b)
privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di
categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato,
laddove richiesto;
c)
non corredati dalla dichiarazione di conformità;
d)
provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE
ovvero che possano limitarne la visibilità o la leggibilità.
9.
Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi
alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla
regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al
ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.
Capo II
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Art. 11.
(Procedure di valutazione della conformità).
1. Le
procedure di valutazione della conformità indicate nel presente
articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità
dell'apparecchio ai requisiti essenziali pertinenti definiti
nell'articolo 3.
2. A scelta
del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
può essere dimostrata mediante le procedure definite,
rispettivamente, nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, come
modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e nel
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, qualora l'apparato
rientri nell'ambito di applicazione di tali provvedimenti ovvero
in alternativa secondo le procedure indicate nel presente
articolo.
3. Le
apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano
lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e
spaziali, nonché le componenti di ricezione delle apparecchiature
radio sono sottoposte alle procedure di valutazione della
conformità descritte negli allegati II, IV o V, annessi alla
presente legge, a scelta del fabbricante.
4. Qualora il
fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui
all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel
comma 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli
allegati III, IV o V, annessi alla presente legge, a scelta del
fabbricante.
5. Qualora il
fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le
norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le
apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte
alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V,
annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.
6.
I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione della conformità di cui ai commi da 2 a 5 sono
redatti in lingua italiana o, se del caso, in una lingua ammessa
dall'organismo notificato coinvolto.
Art. 12.
(Organismi notificati).
1. Il
Ministero delle comunicazioni designa gli organismi che rispettano
i criteri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge per
l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità
previste dall'articolo 11.
2. Gli
organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma
1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni,
fornendo ogni informazione e documentazione comprovante il
rispetto dei criteri di cui all'allegato VI annesso alla presente
legge. Il Ministero delle comunicazioni si pronuncia entro
centoventi giorni.
3. Il
Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno
ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli
organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui
all'allegato VI annesso alla presente legge.
4. Le spese
relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico dei
soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
5. Il
Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in
merito agli organismi notificati di cui al comma 1.
6. Gli
organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole
prestazioni offerte e li rendono pubblici.
7. Nella fase
di prima attuazione della presente legge ed in attesa
dell'applicazione della procedura di cui all'allegato VI annesso
alla medesima per la designazione degli organismi notificati,
ISCTI è designato allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 11.
8. Il
Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo
notificato non soddisfi più i criteri indicati nell'allegato VI
annesso alla presente legge, ovvero non espleti correttamente i
propri compiti, adotta un provvedimento motivato di sospensione e
successivamente di revoca se il soggetto interessato non ottemperi
alle indicazioni.
9. I
provvedimenti di cui al comma 8 sono notificati alla Commissione
europea.
10.
Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli
organismi notificati e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito
dalla stessa Commissione.
Capo III
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI
Art. 13.
(Marcatura CE).
1.
L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3 pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità.
Le caratteristiche tecniche della marcatura sono stabilite nel
rispetto delle disposizioni comunitarie con regolamento da
adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del
suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea o della persona
responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio. Quando
si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V,
annessi alla presente legge, la marcatura è accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato previsto
nell'articolo 12, comma 1. Le apparecchiature radio sono inoltre
accompagnate dall'identificatore della categoria rispettiva, ove
ne sia stato assegnato uno. E' consentito apporre
sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.
2. Nessun
apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali
pertinenti, di cui all'art. 3, può recare marchi idonei a trarre
in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della
marcatura CE.
3. Il
Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti indicati
nell'articolo 9 nei confronti di chi ha apposto una marcatura non
conforme ai commi 1 e 2 del presente articolo. Se non è possibile
identificare la persona che ha apposto la marcatura, il
provvedimento può essere adottato nei riguardi di chi deteneva
l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non
conformità.
4.
Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante
l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del
nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato.
Capo IV
COMITATO
Art. 14.
(Commissione consultiva).
1.
Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento
dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con
il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle
disposizioni di cui alla presente legge. La commissione è
costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.
Al funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Paesi terzi).
l.
Il Ministero delle comunicazioni può informare la Commissione
europea delle difficoltà di ordine generale, giuridiche o
pratiche, incontrate da imprese comunitarie con riguardo
all'immissione sul mercato di Paesi terzi di apparecchiature
terminali di telecomunicazioni e di apparecchiature radio.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie).
1. Le norme
armonizzate previste nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, come
modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o nel
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione,
rispettivamente, delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui
riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, possono costituire la base per la
presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della
presente legge. Le regole tecniche comuni previste nella direttiva
98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
1998, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la
base per la presunzione di conformità agli altri requisiti
essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 della presente legge.
2.
Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di
apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva
98/13/CE o alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8
aprile 2000, immessi per la prima volta sul mercato prima del 7
aprile 1999 o entro due anni dalla medesima data.
Art. 17.
(Abrogazioni).
1. Sono
abrogati il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ed il
regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
2. Agli
apparecchi, che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente legge, non si applicano gli articoli 398 e 399 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni, l'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h) e l),
e l'articolo 8 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,
ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.
3. Agli
apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente legge non si applicano le disposizioni della legge 18
ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 29
novembre 1996, n. 626, tranne gli obiettivi in materia di
requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 ed all'allegato I,
nonché la procedura di valutazione della conformità di cui agli
allegati II, parte B, e III, annessi alla medesima legge n. 791
del 1977, e successive modificazioni.
4.
In relazione alle specifiche tecniche delle interfacce, per gli
apparecchi soggetti alla presente legge sono fatte salve le
prescrizioni tecniche, contenute nella vigente normativa
nazionale, riguardanti la gestione delle frequenze.
Art. 18.
(Modifiche).
1.
All'adeguamento degli allegati da I a VI annessi alla presente
legge, necessario per l'allineamento degli stessi alla successiva
normativa comunitaria, si provvede con regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 19.
(Entrata in vigore).
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
I
(v. articolo 2, comma 4)
1. La presente legge non si applica:
a)
alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori per il
servizio di radioamatore e per il servizio di radioamatore via
satellite, definiti, rispettivamente, ai nn. S1.56 e S1.57 del
regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), ad eccezione delle apparecchiature
che si trovano in commercio; gli insiemi di componenti (kit)
destinati ad essere assemblati da radioamatori e le
apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso
degli stessi non sono considerati apparecchiature che si trovano
in commercio;
b)
alle apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione
del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, sull'equipaggiamento marittimo;
c)
al cablaggio;
d)
alle apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate
esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e
televisiva;
e)
ai prodotti, alle attrezzature ed agli elementi previsti
dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio,
del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole
tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione
civile;
f)
alle apparecchiature ed ai sistemi per la gestione del traffico
aereo contemplati dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 481.
Allegato
II
(v.
articolo 11, comma 3)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
(CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO)
1. Il presente
modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea si accerta e dichiara che
i prodotti in questione soddisfano i requisiti ad essi
applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nell'Unione appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una
dichiarazione scritta di conformità (vedi scheda 1).
2. Il
fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al
comma 4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione
europea tiene tale documentazione a disposizione delle autorità
nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi,
per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima
serie del prodotto.
3. Nel caso in
cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti
nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe alla persona che immette il
prodotto nel mercato comunitario.
4. La
documentazione tecnica, di cui ai commi 2 e 3, deve consentire di
valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente
legge; deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla
fabbricazione ed al funzionamento del prodotto, e in particolare:
a)
la descrizione generale del prodotto;
b)
i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonché gli schemi
di componenti, sottounità, circuiti, eccetera;
c)
le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i
disegni e gli schemi di cui alla lettera b) ed il
funzionamento del prodotto;
d)
un elenco delle norme di cui all'articolo 5 applicate
interamente o in parte, nonché la descrizione e la spiegazione
delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di
cui all'articolo 3 qualora le norme di cui all'articolo 5 non
siano state applicate o non esistano;
e)
i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti;
f)
le relazioni sulle prove effettuate.
5. Il
fabbricante o il suo mandatario conserva la dichiarazione di
conformità e la relativa documentazione tecnica.
6. Il
fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il
processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti
alla documentazione tecnica di cui al comma 2 e ai requisiti della
presente legge che ad essi si applicano.
SCHEDA
1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(da tenere a disposizione delle autorità di sorveglianza e
controllo)
Il sottoscritto ............................................
(nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione
europea o del responsabile dell'immissione sul mercato)
............................................................
............................................................
............................................................
(indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ........
allegato II,dichiara sotto la propria responsabilità che il
prodotto
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
(descrizione generale del prodotto, inclusi la denominazione, il
tipo o il modello, ed indicazione dei dati riguardanti il
fabbricante) è conforme:
a)
alla documentazione tecnica ad esso relativa;
b)
alle norme ...................................
............................................................
............................................................
............................................................
(elenco delle norme di cui all'articolo 5 della legge ... (*),
applicate interamente o in parte)
(data) (timbro e firma)
(*) Qualora le norme dell'articolo 5 ... non siano state applicate
o non esistano, deve farsi riferimento alla documentazione
tecnica concernente la descrizione e la spiegazione delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali
dettati dalla legge ...
Allegato
III
(v.
articolo 11, comma 4)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
(controllo di fabbricazione interno, comprendente prove specifiche
dell'apparato)
Il presente
allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti
requisiti supplementari:
1) per ciascun
tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su
mandato dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione
delle prove considerate essenziali è fatta sotto la responsabilità
di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le
prove siano definite dalle norme armonizzate;
2) l'organismo
notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti,
prese congiuntamente dagli organismi notificati;
3) il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la
persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio
dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio
soddisfa i requisiti essenziali (vedi scheda 2); nel corso del
processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione
dell'organismo notificato se esso è stato coinvolto nella
procedura.
SCHEDA 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(da tenere a disposizione delle autorità di sorveglianza e
controllo)
Il
sottoscritto ............................................
(nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione
europea o del responsabile dell'immissione sul mercato)
............................................................
............................................................
............................................................
(indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ...
allegato III, dichiara sotto la propria responsabilità che il
prodotto
............................................................
............................................................
............................................................
.......
|